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Una legge per la vita. Anche alla fine

in Parlamento
26 Maggio 2022

Il Sistema sanitario e i diritti da garantire, la diffusione delle cure palliative, le condizioni della Consulta: appunti per il dibattito al Senato

di PAOLA BINETTI

Non finisce di sorprendere come il Parlamento, che ha avuto ben poche opportunità di esprimere autonomamente le sue scelte in questa legislatura, abbia alla fine optato per assumere tra le sue priorità la legge sulla morte volontaria, medicalmente assistita, ossia la legge sull’eutanasia. Come se esistesse un diritto a morire da tutelare scavalcando mille altri problemi ed esigenze, impegnando un Sistema sanitario, chiaramente in affanno, su questo punto cruciale e non, ad esempio, sul diritto alla cura dell’universo dei pazienti non-Covid, che da due anni attendono di essere assistiti nel modo dovuto. Anche la recente sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum perché in caso di legalizzazione dell’eutanasia «non sarebbe stata preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili».

Di fatto la legge non parla esplicitamente di eutanasia, come se il solo nominarla potesse evocare tragedie profondamente sommerse nell’animo umano, laddove solitudine ed abbandono, perdita di senso e di significato della propria vita evocano vissuti con cui non ci si vorrebbe affatto confrontare. Una realtà talmente scomoda, ingombrante e dura da accettare che fa apparire la morte assai più desiderabile della vita stessa. Mentre non c’è dubbio che l’attaccamento dell’uomo alla vita è infinitamente superiore; totalizzante, capace di individuare soluzioni laddove sembra proprio che non ce ne possano essere. L’amore alla vita trasforma il rischio della morte in una sfida continua, in cui la prima sembra vincere sempre, nonostante tutto. (...) Almeno una parte del Parlamento ha voluto con tale intensità questa legge da stravolgere perfino i confini marcati dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale in occasione della vicenda Fabo-Cappato. Eppure, un limite invalicabile a questa normativa sulla morte volontaria medicalmente assistita, deve pure esserci. Almeno per salvaguardare quelle fasce di persone più fragili, che una successiva sentenza della Corte costituzionale, pronunciata in occasione della inammissibilità del referendum sull’eutanasia, ha detto di voler proteggere in nome della nostra stessa Carta costituzionale e dei suoi principi fondamentali. Dice infatti la sentenza, pubblicata il 15 febbraio 2022, appena tre anni dopo quella che apriva le porte alla parziale depenalizzazione del suicidio assistito: «Quando viene in rilievo il bene 'apicale' della vita umana la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima». Il dibattito parlamentare su questa legge non può ignorare nessuna delle due sentenze e deve trovare il giusto punto di equilibrio tra entrambe, perché è in questa chiave che si realizza il bilanciamento tra due dei diritti fondamentali dell’uomo: l’autodeterminazione e la vita.

La sentenza 242 della Corte costituzionale ha depenalizzando parzialmente l’aiuto al suicidio, imponendo alcune condizioni, che vanno puntualmente verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del Comitato eti- co territorialmente competente. La proposta di legge approvata alla Camera bypassa completamente questo punto chiave. La Corte non entra nelle questioni pratiche e non dice né come né dove il suicidio può essere effettuato, ma soprattutto non afferma affatto che il Ssn sia obbligato ad assicurare l’attuazione del suicidio e non prevede l’obiezione di coscienza, proprio perché non c’è un diritto esigibile a cui fare obiezione. Nella proposta di legge approvata alla Camera quella che era una parziale depenalizzazione del suicidio assistito si è trasformata per il paziente in un diritto riconosciuto dalla legge e quindi in un dovere assoluto per il Ssn. È quindi necessario che il Senato, dove la legge è appena approdata, ne modifichi il prima possibile le principali distorsioni, a cominciare dalla strana convinzione di chi crede che ormai il suicidio assistito possa essere regolato come un vero e proprio diritto esigibile da chiunque in qualunque condizioni e completamente a carico dello Stato. Ciò che invece c’è di veramente esigibile sono le cure palliative, previste per legge dalla legge 38/2010 e garantite in modo insufficiente, laddove sono previste, ma soprattutto offerte in modo fortemente discriminante sul territorio nazionale. Le differenze che ci sono da regione a regione sono davvero intollerabili e rendono possibile che i malati si sentano davvero abbandonati; che percepiscano di essere un peso per le proprie famiglie, che non riceva o tutte le cure contro il dolore attualmente disponibili. Sono le cure palliative il vero convitato di pietra di questa legge, che – in flagrante contraddizione con la sentenza 242 della Corte –, non le considera più neppure necessarie, mentre la sentenza della Consulta le considerava una conditio sine qua non... Nella norma attuale, che fortunatamente tale ancora non è, il paziente può rifiutarle anche senza averne fatto alcuna esperienza: nel nostro ordinamento non può esserci spazio per un diritto alla morte, neppure implicito. Non si possono mettere sullo stesso piano le cure palliative e quelle misure volte a dare la morte al paziente, come se fossero scelte equivalenti all’interno del nostro Sistema sanitario.

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