UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA SALUTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

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Quel valore «apicale»

Invece, un Samaritano
1 Marzo 2022

«Il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall’art. 2 Cost., è 'da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l’espressione della sentenza n. 1146 del 1988 – “all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”' (sentenza n. 35 del 1997). Esso 'concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona' (sentenza n. 238 del 1996)». Dichiarando inammissibile il referendum sull’omicidio del consenziente, la Corte costituzionale ha scolpito così nella sentenza depositata ieri «un valore che si colloca in posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona», aggiungendo che «quando viene in rilievo il bene della vita umana, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima». Occorre «proteggere il diritto alla vita, soprattutto – ma occorre aggiungere: non soltanto – delle persone più deboli e vulnerabili, in confronto a scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate ». Un senso della dignità umana che ci è familiare. (èv)

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