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Corte costituzionale: per garantire le cure al popolo sardo la Regione può spendere oltre il tetto previsto dalla normativa nazionale

la Regione Sardegna ha autorizzato l'incremento della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie eccedendo i limiti previsti dalla normativa nazionale
31 Luglio 2024

Con sentenza n. 141 del 22 luglio 2024 la Corte costituzionale «ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge regionale della Sardegna n. 9 del 2023 e dell'art. 5, comma 1, della legge regionale della Sardegna n. 21 del 2023». Con queste disposizioni, spiega in una nota la Consulta, «la Regione Sardegna, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, ha autorizzato l'incremento della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie eccedendo i limiti previsti dalla normativa nazionale». Le disposizioni «sono state ritenute costituzionalmente legittime».

Con riguardo ai vincoli di finanza pubblica recati dalla legislazione statale, seppure la Corte sia «costante nel ritenere che essi si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale e che i tetti di spesa costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica», si spiega, ma «nel caso di specie, non si utilizzano per la Regione Sardegna che provvede integralmente al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale».

Il finanziamento integrale degli oneri del servizio sanitario regionale a carico del bilancio sardo «e l'assenza di condizioni che possano far ritenere di non poter applicare il predetto principio (ossia la sottoposizione a un piano di rientro dal disavanzo finanziario in materia sanitaria o la compromissione dei livelli essenziali delle prestazioni) comporta che lo Stato non possa intervenire con norme di coordinamento finanziario che incidano sulla competenza regionale nella allocazione della spesa sanitaria».