UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA SALUTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

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In vigore le norme di attuazione della legge delega sulla disabilità

Il decreto fornisce una definizione della condizione di disabilità e delle procedure di accertamento di tale condizione
4 Luglio 2024

È entrato in vigore lo scorso 30 giugno il decreto legislativo, recante attuazione della legge delega sulla disabilità (Legge n. 227/2021). Il decreto fornisce una definizione della condizione di disabilità e delle procedure di accertamento di tale condizione con una revisione dei processi valutativi di base volti a una valutazione multidimensionale, necessaria per la predisposizione del cosiddetto “progetto di vita” individuale personalizzato.

L’obiettivo, enunciato nell’art. 1, è quello di rimuovere gli ostacoli ed attivare sostegni utili al pieno esercizio delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita.
Sotto il profilo terminologico viene specificato che è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la parola «handicap», ovunque ricorre, è sostituita dall’espressione «condizione di disabilità» e le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile» sono sostituite dall’espressione «persona con disabilità».

Il riconoscimento della condizione di disabilità costituisce il risultato del procedimento valutativo comprendente, fra l’altro, l’accertamento e la verifica della condizione di salute della persona e delle durature e significative compromissioni dello stato di salute, funzionali, mentali, intellettive o sensoriali, l’individuazione dei deficit funzionali e strutturali che ostacolano l’agire della persona, la valutazione del livello delle necessità di sostegno.

Nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, viene attivato il cosiddetto “accomodamento ragionevole” che comprende le misure e gli adattamenti necessari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali.

Questo provvedimento prevede poi la predisposizione del cosiddetto “progetto di vita” diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. Il progetto di vita individua gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l’inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali. Inoltre il progetto di vita tende a favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere e con chi vivere, individuando appropriate soluzioni abitative e, se richiesto, garantendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socioassistenziali.

A partire dal 2025 è previsto l’avvio di una sperimentazione delle nuove procedure con l’applicazione a campione delle disposizioni sia in materia di valutazione di base sia relativamente alla valutazione multidimensionale.